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Abbandono del tetto coniugale

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 “Il volontario abbandono del tetto coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione in quanto comporta l’impossibilità della convivenza. Tuttavia, a chi ha posto in essere l’abbandono è lasciata la possibilità di provare che lo stesso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge”(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 12241/20; depositata il 23 giugno)  In molti giudizi di separazione sovente uno dei due coniugi o entrambi domandano l'addebito della separazione. 

Chiedono cioè di stabilire a chi tra loro sia imputabile la separazione  o per una soddisfazione morale o per  evitare di pagare il mantenimento dovuto al coniuge "colpevole".

ll Giudice, pronunciando la separazione dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio e ciò ove ne ricorrono le circostanze e sempre su richiesta della parte.

Dunque il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.

Deve presumersi che gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, compiuti prima dell’instaurarsi del procedimento di separazione oppure compiuti prima dell’instaurarsi di una stabile separazione di fatto siano tutte cause efficienti della instaurazione o consolidamento della situazione di intollerabilità della convivenza, che costituisce il presupposto della separazione e che ciascun coniuge ha il dovere di evitare anche se sussiste  una crisi coniugale in corso che non costituisce motivo per il venire meno dei doveri nascenti dal matrimonio.     

L’abbandono del tetto coniugale è causa sufficiente di addebito della separazione?

A questa domanda la Cassazione risponde positivamente.

Ribadendo quanto affermato in precedenti pronunce ha sostenuto che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.

Naturalmente l'abbandono del tetto coniugale deve comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis; non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile.

Si è anche sostenuto che nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità. Infatti l'abbandono della residenza familiare integra gli estremi di una condotta illecita, soltanto allorché lo stesso avvenga improvvisamente ed in assenza di una valida causa di giustificazione; ne discende che l'antigiuridicità dell'allontanamento dalla residenza familiare va esclusa, ogni volta che l'autore dell'abbandono intenda, allontanandosi dalle mura domestiche, preservare la propria incolumità fisica e psichica.

Del pari non mancano pronunce che giustificano l’abbandono della casa coniugale, per quanto effettuato unilateralmente da una delle parti, ossia senza il consenso dell’altro coniuge, laddove appaia legittimato da una “giusta causa”, integrata dalla presenza di situazione di fatto , di avvenimenti o comportamenti altrui di per sé incompatibili con la protrazione della convivenza, ossia tali da non rendere più esigibile la pretesa di coabitare.

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