Nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo adottato in violazione del divieto introdotto dal D.L. Cura Italia applicabile anche nel contratto di apprendistato
Il decreto cura Italia ha introdotto all’art. 46 il divieto di procedere a licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Tale divieto generalizzato inizialmente previsto fino al 17 maggio 2020, è stato prorogato con il d.l. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) fino al 17 agosto 2020 e nuovamente prorogato con l'art. 14 del d.l. n. 104/2020 (c.d. Decreto Rilancio 2) che consente di intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo solo dopo aver concluso il periodo di ammortizzatori sociali previsti dall'art. 1 del Decreto o soltanto dopo aver fruito dell'agevolazione contributiva prevista dall'art. 3, d.l.n.104/2020.
Si tratta misura di politica del mercato del lavoro e di politica economica collegata ad esigenze di ordine pubblico per salvaguardare la stabilità del sistema economico e del mercato del lavoro.
Dal carattere imperativo e di ordine pubblico della disciplina del blocco dei licenziamenti consegue la nullità dei licenziamenti adottati in contrasto con la regola sopra.
Dalla nullità discende il ripristino del rapporto di lavoro.
Ebbene detto sistema è applicabile anche al contratto di apprendistato
La giurisprudenza prevalente ritiene infatti estensibile al contratto di apprendistato la disciplina del licenziamento valevole per i contratti a tempo indeterminato stante l’assimilabilità del rapporto di apprendistato all’ordinario rapporto di lavoro con la conseguenza che il lavoratore licenziato in violazione del divieto posto dal decreto Cura Italia e dai decreti rilancio deve essere reintegrato nel posto di lavoro precedentemente occupato con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr dalla data del licenziamento fino alla riammissione in servizio, ferma restando la facoltà del lavoratore di optare per la indennità sostitutiva della reintegra. (Tribunale di Mantova - Sentenza 11 novembre 2020, n. 490)